Stampa
Categoria: Chi siamo
Visite: 4417

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Cuorgnè

STATUTO SEZIONALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E’ costituita con sede in Cuorgnè l’associazione denominata “Club Alpino Italiano - Sezione di Cuorgnè” e sigla “C.A.I. - Sezione di Cuorgnè”.

L’associazione ha durata illimitata.

L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.), di cui fa parte a tutti gli effetti e del Gruppo Regionale Piemonte del C.A.I. ed è soggetto di diritto privato. Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I.

Gli iscritti all’associazione sono di diritto soci del C.A.I.

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - L’associazione ha per scopo la pratica dell’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.

L’associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 - Per conseguire gli scopi indicati all’art. 3, nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I., del Gruppo Regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Delegati, l’associazione provvede:

  1. alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
  2. al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
  3. alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
  4. alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
  5. alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, per la formazione di soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
  6. alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano;
  7. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
  8. alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
  9. a pubblicare il periodico sezionale denominato “Alpinismo Canavesano” del quale è coeditrice e comproprietaria;
  10. a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio.

E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5 - Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Art. 7 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all’associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L’iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull’ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il Socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., dei quali riceve copia all’atto dell’iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’associazione.

Art. 8 - L’ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.

La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.

Art. 9 - Il rapporto associativo è valido per la durata dell’anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione.  La richiesta di trasferimento da una sezione ad un’altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi.

Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 10 - Il socio è tenuto a versare all’associazione:

  1. la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;
  2. la quota associativa annuale;
  3. il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
  4. eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L’Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell’associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l’accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 11 - I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti nell’art. II.4 dello Statuto del C.A.I. e nell’art. II.IV.1 del Regolamento Generale del C.A.I.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I. se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 12 - La qualità di socio cessa nei casi indicati dall’art. II.5 dello Statuto del C.A.I. e dall’art. II.V.1 del Regolamento Generale del C.A.I., con le modalità ivi stabilite.

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell’associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell’ammonizione o della sospensione dalle attività sociali  per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma dell’art. VIII.2 dello Statuto del C.A.I., nei termini stabiliti in specifico regolamento disciplinare.

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Sono organi dell’Associazione:

Art. 15 - Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito.  La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico. Tutte le cariche sociali devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all’associazione da almeno due anni compiuti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Capo 1° - Assemblea

Art. 16 - L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione; essa è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L’Assemblea:

Art. 17 - L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, per l’approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L’Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell’avviso devono essere indicati: l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione.

Art. 18 - Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di esercitarvi l’elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’Assemblea. I minori di età possono assistere all’Assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio delegato non può portare più di una delega.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 - L’Assemblea nomina un presidente, un segretario e due scrutatori.

Spetta alla Commissione di verifica poteri, formata dal segretario e dai due scrutatori, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all’Assemblea.

Art. 20 - Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

E’ escluso il voto per corrispondenza.

Le elezioni e le designazioni alle cariche sociali sono effettuate con voto libero e segreto, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta.

E’ escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.

Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono rese pubbliche mediante l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21 - Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale del C.A.I. a norma dell’art. I.5 dello Statuto del C.A.I.

Capo 2° - Consiglio Direttivo

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione e si compone di nove membri eletti dall’Assemblea fra i soci.

Nella sua prima riunione Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti, a scrutinio segreto:

Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento dell’elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; egli, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art. 23 - Gli eletti durano in carica tre anni e sono rinnovati per un terzo ogni anno.

Essi sono rieleggibili una prima volta nella stessa carica e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Nel caso che, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri vengano a mancare nel corso del triennio, l’elezione per la sostituzione avverrà alla successiva Assemblea. Gli eletti in sostituzione assumeranno l’anzianità di carica del Consigliere o dei Consiglieri sostituiti. In caso di differenza di durata in carica sarà la graduatoria dei voti a determinarne la precedenza.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l’Assemblea per l’elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumeranno l’anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori del conti, entro quindici giorni, convocherà l’Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In questo caso i Consiglieri eletti avranno una diversa durata in carica in base alla graduatoria dei voti, fermo restando il rinnovo del Consiglio Direttivo per un terzo ogni anno.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all’Assemblea Generale del C.A.I. ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del C.A.I. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell’associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare esso:

Capo 3° - Presidente

Art. 27 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma i mandati di pagamento, firma con il Tesoriere i bilanci.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio  Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l’Assemblea dei soci fino alla nomina del suo Presidente.

Capo 4° - Tesoriere e Segretario

Art. 28 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’associazione; ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento.

Art. 29 - Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest’organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell’associazione.

Capo 5° - Collegio dei Revisori dei conti

Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei conti è l’organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall’Assemblea per tre anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.

I revisori dei conti scadono a rotazione, uno ogni anno, con sistema analogo a quanto previsto per i Consiglieri all’art. 23.

Art. 31- Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V

COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 32 - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dall’attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. 33 - Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove accorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.

E’ vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 34 - Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all’approvazione del Comitato Direttivo Regionale competente.

La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della sezione  ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio direttivo della sezione.

In caso di scioglimento di una sottosezione si applica quanto stabilito dall’art. VI.4 dello Statuto del C.A.I. e dell’art. VI.III.3 del regolamento generale.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 35 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione.

Art. 36 - Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell’associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio è reso pubblico mediante l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 37 - I fondi liquidi dell’associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all’associazione stessa.

I mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente e/o dal Tesoriere.

Art. 38 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utilizzi o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

In caso di scioglimento dell’associazione si applica quanto stabilito dall’art. VI.4 dello Statuto del C.A.I. e dall’art. VI.I.9 del regolamento generale.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 39 - Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell’associazione, relative alla vita dell’associazione stessa, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l’organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I. e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.

Si applicano le norme procedurali stabilite dall’art. VIII.2 dello Statuto del C.A.I., nei termini stabiliti in specifico disciplinare.

Art. 40 - Contro le deliberazioni degli organi dell’associazione che si ritengano assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. è ammesso ricorso a norma dell’art. VIII.2 dello Statuto del C.A.I., nei termini stabiliti in specifico disciplinare.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.

L’adeguamento dell’ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell’ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. E’ adottato dal consiglio direttivo sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell’assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Approvato dalla prima Assemblea generale dei soci della Sezione tenuta a Cuorgnè in data 23/11/1984.

Ratificato dal Consiglio Centrale nella riunione tenuta a Trento in data 27/4/1985.

Modificato dalle Assemblee dei soci tenute a Cuorgnè in data 24/11/1995; in data 22/11/1996; in data 21/11/1997;

in data 20/11/1998 e in data 19/11/1999; in data 1/12/2000 e in data 14/12/2001.

Ratificato dal Consiglio Centrale nella riunione tenuta a Milano in data 15/7/2000.

ADEGUATO secondo le direttive del Comitato Centrale del C.A.I. del 23/7/2005, con delibera del Consiglio Direttivo sezionale del 13/9/2006, APPROVATO dall’Assemblea dei soci tenuta a Cuorgnè in data 26/1/2007.

ADEGUATO secondo le direttive del Comitato Centrale del C.A.I. del 19/5/2007, con delibera del Consiglio Direttivo sezionale del 5/9/2007.

APPROVATO dal Comitato Centrale nella riunione tenuta a Milano in data 28/9/2007.

ADEGUATO secondo le direttive del Comitato Centrale del C.A.I. del 28/9/2007, con delibera del Consiglio Direttivo sezionale del 23/1/2008.

APPROVATO dall’Assemblea dei soci tenuta a Cuorgnè in data 8/2/08.